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ATTENZIONE!!!!  


DAL  18 OTTOBRE 2000 SPOSARSI SARA' PIU' FACILE: E' STATO INFATTI APPROVATA
LA LEGGE SECONDO LA QUALE TUTTI I DOCUMENTI VERRANNO PROCURATI 
DALLO STESSO UFFICIALE DEL COMUNE.
ABBIAMO PENSATO COMUNQUE DI LASCIARVI DI SEGUITO L'ELENCO
DELLE VECCHIE PROCEDURE.

DOCUMENTI NECESSARI

- RITO CIVILE -

Ricordate, prima di preparare i documenti, che essi hanno una validità di
180 giorni
.
Trascorso il termine è necessario rifarli nuovamente.
Uno degli sposi fa richiesta all'anagrafe del Comune di residenza.
Dopo aver consegnato questi documenti verrà fissato un appuntamento ai futuri sposi e a 2 testimoni con l'ufficiale giudiziario.
Davanti a lui i testimoni dichiareranno che i futuri sposi non sono in nessuna delle condizioni di impedimento al matrimonio previste dalla legge.
Le pubblicazione verranno affisse nell’albo del comune per almeno 8 giorni comprese due domeniche successive.
Se il matrimonio si svolge all'estero le pubblicazioni vanno fatte nel Comune
di residenza o dell'ultimo domicilio.

Per il rilascio delle pubblicazioni è necessario allegare la seguente documentazione:

- Certificato contestuale: si richiede in Comune e riassume stato civile libero, cittadinanza e residenza anagrafica.
- Estratto per riassunto dell'atto di nascita: da farsi rilasciare in Comune.
- Dichiarazione resa da chi esercita o ha esercitato la patria potestà: si attesta che non vi è nessun impedimento né condizione di parentela che impedisca il matrimonio; in alternativa può bastare la copia integrale dell'Atto di Nascita.
- Fotocopia del congedo militare: da richiedere se lo sposo non ha compiuto i 25 anni.
- Sentenza di divorzio: da richiedere alla Cancelleria del Tribunale per i divorziati quando non siano trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atti di matrimonio.
- Autorizzazione del tribunale dei minori: per i minori che non abbiano compiuto i 16 anni di età.
- Nulla osta per gli stranieri: rilasciato dal consolato o dall'ambasciata competente, da presentare unitamente all'atto di nascita se il certificato non è completo dei dati anagrafici o se il richiedente è di cittadinanza svizzera o austriaca.

- RITO RELIGIOSO -

PUBBLICAZIONI RELIGIOSE: dopo un breve colloquio con il parroco per accertare le motivazioni degli sposi, le pubblicazioni vengono affisse per 8 giorni presso le parrocchie dei due sposi e, eventualmente, presso quella dove la coppia si sposerà. Scaduti i termini della pubblicazione, il parroco rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione. Per il rilascio delle pubblicazioni è necessario presentare, oltre ai documenti per il rito civile:
- Certificato di battesimo
- Certificato di cresima: non necessario se la data è riportata anche sul certificato di battesimo.
- Certificato di stato libero ecclesiastico: da presentare se uno dei due sposi ha vissuto un anno, dopo il compimento del sedicesimo anno, in una diocesi diversa da quella del domicilio attuale. Può essere sostituito da un giuramento reso davanti al parroco e a due testimoni.
- Attestato di frequenza al corso prematrimoniale

CASI PARTICOLARI:

Occorre la copia integrale dell'Atto di morte del coniuge, rilasciato dal Tribunale del comune di residenza verificato il decesso. Per i vedovi per cui non sono passati 300 giorni dal decesso del coniuge è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

Matrimonio tra divorziati:

Occorre la copia integrale dell'Atto di matrimonio precedente rilasciata dal Tribunale del comune in cui è avvenuto il matrimonio, con l'annotazione dell'avvenuto annullamento.
Per i divorziati per cui non sono passati 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio, occorre le copia autenticata della sentenza di divorzio.
Matrimonio con un minorenne o tra minorenni:
Occorre il decreto di autorizzazione rilasciato dal Tribunale dei Minori.
Matrimonio con un coniuge cui sia stato annullato il precedente matrimonio: occorre la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente, completa di annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota. Da richiedersi in comune.

Risalente al 1884,
questo documento è stato stilato da
un notaio milanese e rappresenta il
"Patto Nuziale" tra due sposi dell'epoca.
Le voci ivi elencate, oltre a quelle d'ufficio,
riguardano la "Costituzione di dote"

 

COMUNIONE SEPARAZIONE

Si instaura tra i coniugi per il solo fatto del matrimonio, dal momento della celebrazione;
quindi non va esplicitamente dichiarato, ma può sorgere anche successivamente, se i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto pubblico), di passare alla comunione. Non è universale, perché ne sono escluse varie categorie di beni; è vincolata, nel senso che ciascun coniuge perde rispetto ai beni oggetto e della comunione la sua autonomia, sicchè non può acquistare un bene esclusivamente per sé (salvo eccezioni previste dalla legge), non può disporre da solo dei beni comuni, non può acquistare beni a quote disuguali con l’altro coniuge,non si limita alla contitolarità di titoli di godimento, ma si estende all’acquisto di nuovi beni o all’assunzione di obbligazioni, e può comprendere la titolarità di diritti di credito.

Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l’amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi).
I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi.
Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell’altro coniuge, ma ha l’obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.

Si costituisce all’atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine  all’atto di matrimonio.

VANTAGGI E SAVANTAGGI: VANTAGGI E SVANTAGGI:

I vantaggi sono soprattutto per la donna perché
la comunione le assicura una certa tutela economica, soprattutto nel caso di crisi matrimoniale; semplifica l’amministrazione dei beni; contribuisce a cementare l’unità famigliare:
la comunione rende tuttavia più difficile la disponibilità e la circolazione dei beni; rende più complicata la situazione nell’ipotesi di crisi matrimoniale

Rende più facile la disponibilità e la circolazione dei beni; semplifica la situazione nell'ipotesi di crisi matrimoniali; lascia meno tutelata la parte più "debole" (generalmente la donna)


art 143 c.c.
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI:

Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

art.143 bis c.c.
COGNOME DELLA MOGLIE:

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

art.143 TER c.c.
CITTADINANZA DELLA MOGLIE

La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.

art.144 c.c.
INDIRIZZO DELLA VITA FAMIGLIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

art.148 c.c.
CONCORSO NEGLI ONERI

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro