|
|
ATTENZIONE!!!!
DAL 18 OTTOBRE 2000 SPOSARSI SARA' PIU' FACILE: E' STATO INFATTI
APPROVATA
LA LEGGE SECONDO LA QUALE TUTTI I DOCUMENTI VERRANNO PROCURATI
DALLO STESSO UFFICIALE DEL COMUNE.
ABBIAMO PENSATO COMUNQUE DI LASCIARVI DI SEGUITO L'ELENCO
DELLE VECCHIE PROCEDURE.
DOCUMENTI NECESSARI
- RITO
CIVILE -
Ricordate, prima di
preparare i documenti, che essi hanno una validità di
180 giorni.
Trascorso il termine è necessario rifarli nuovamente.
Uno degli sposi fa richiesta all'anagrafe del Comune di residenza.
Dopo aver consegnato questi documenti verrà fissato un appuntamento ai futuri sposi e a 2
testimoni con l'ufficiale giudiziario.
Davanti a lui i testimoni dichiareranno che i futuri sposi non sono in nessuna delle
condizioni di impedimento al matrimonio previste dalla legge.
Le pubblicazione verranno affisse nellalbo del comune per almeno 8 giorni comprese
due domeniche successive.
Se il matrimonio si svolge all'estero le pubblicazioni vanno fatte nel Comune
di residenza o dell'ultimo domicilio. |

|
Per il rilascio delle pubblicazioni è necessario allegare la seguente
documentazione:
- Certificato contestuale : si richiede in Comune e riassume stato
civile libero, cittadinanza e residenza anagrafica.
- Estratto per riassunto dell'atto di nascita: da farsi rilasciare in
Comune.
- Dichiarazione resa da chi esercita o ha esercitato la patria potestà:
si attesta che non vi è nessun impedimento né condizione di parentela che impedisca il
matrimonio; in alternativa può bastare la copia integrale dell'Atto di Nascita.
- Fotocopia del congedo militare: da richiedere se lo sposo non ha
compiuto i 25 anni.
- Sentenza di divorzio: da richiedere alla Cancelleria del Tribunale per
i divorziati quando non siano trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del
proprio atti di matrimonio.
- Autorizzazione del tribunale dei minori: per i minori che non abbiano
compiuto i 16 anni di età.
- Nulla osta per gli stranieri: rilasciato dal consolato o
dall'ambasciata competente, da presentare unitamente all'atto di nascita se il certificato
non è completo dei dati anagrafici o se il richiedente è di cittadinanza svizzera o
austriaca.
- RITO RELIGIOSO -
PUBBLICAZIONI RELIGIOSE : dopo un breve colloquio con il parroco per accertare le
motivazioni degli sposi, le pubblicazioni vengono affisse per 8 giorni presso le
parrocchie dei due sposi e, eventualmente, presso quella dove la coppia si sposerà.
Scaduti i termini della pubblicazione, il parroco rilascerà il certificato di
avvenuta pubblicazione. Per il rilascio delle pubblicazioni è necessario
presentare, oltre ai documenti per il rito civile:
- Certificato di battesimo
- Certificato di cresima: non necessario se la data è riportata anche
sul certificato di battesimo.
- Certificato di stato libero ecclesiastico: da presentare se uno dei due
sposi ha vissuto un anno, dopo il compimento del sedicesimo anno, in una diocesi diversa
da quella del domicilio attuale. Può essere sostituito da un giuramento reso davanti al
parroco e a due testimoni.
- Attestato di frequenza al corso prematrimoniale
CASI PARTICOLARI:
Occorre la copia integrale dell'Atto di morte del coniuge, rilasciato dal Tribunale del
comune di residenza verificato il decesso. Per i vedovi per cui non sono passati 300
giorni dal decesso del coniuge è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.
Matrimonio
tra divorziati:
Occorre la copia integrale dell'Atto di matrimonio precedente rilasciata dal Tribunale del
comune in cui è avvenuto il matrimonio, con l'annotazione dell'avvenuto annullamento.
Per i divorziati per cui non sono passati 300 giorni dallo scioglimento del precedente
matrimonio, occorre le copia autenticata della sentenza di divorzio.
Matrimonio con un minorenne o tra minorenni:
Occorre il decreto di autorizzazione
rilasciato dal Tribunale dei Minori.
Matrimonio con un coniuge cui sia
stato annullato il precedente matrimonio: occorre la copia integrale dell'atto di
matrimonio precedente, completa di annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota.
Da richiedersi in comune.
Risalente
al 1884,
questo documento è stato stilato da
un notaio milanese e rappresenta il
"Patto Nuziale" tra due sposi dell'epoca.
Le voci ivi elencate, oltre a quelle d'ufficio,
riguardano la "Costituzione di dote" |
|
 |
|
| COMUNIONE |
SEPARAZIONE |
Si instaura tra i
coniugi per il solo fatto del matrimonio, dal momento della celebrazione;
quindi non va esplicitamente dichiarato, ma può sorgere anche successivamente, se
i coniugi che hanno optato per la separazione decidono, con apposita convenzione (atto
pubblico), di passare alla comunione. Non è universale, perché ne sono escluse varie
categorie di beni; è vincolata, nel senso che ciascun coniuge perde rispetto ai beni
oggetto e della comunione la sua autonomia, sicchè non può acquistare un bene
esclusivamente per sé (salvo eccezioni previste dalla legge), non può disporre da solo
dei beni comuni, non può acquistare beni a quote disuguali con laltro coniuge,non
si limita alla contitolarità di titoli di godimento, ma si estende allacquisto di
nuovi beni o allassunzione di obbligazioni, e può comprendere la titolarità di
diritti di credito. |
Ciascun
coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne
ha il godimento e lamministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono
sempre esclusi).
I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si
presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi.
Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i
beni dellaltro coniuge, ma ha lobbligo di rendergli conto dei frutti del suo
operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.
Si costituisce
allatto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione
che viene annotata in margine allatto
di matrimonio.
|
| VANTAGGI
E SAVANTAGGI: |
VANTAGGI E SVANTAGGI: |
I vantaggi sono soprattutto
per la donna perché
la comunione le assicura una certa tutela economica, soprattutto nel caso di crisi
matrimoniale; semplifica lamministrazione dei beni; contribuisce a cementare
lunità famigliare:
la comunione rende tuttavia più difficile la disponibilità e la circolazione dei beni;
rende più complicata la situazione nellipotesi di crisi matrimoniale |
Rende più
facile la disponibilità e la circolazione dei beni; semplifica la situazione nell'ipotesi
di crisi matrimoniali; lascia meno tutelata la parte più "debole" (generalmente
la donna) |
art 143 c.c.
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI:Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva lobbligo
reciproco alla fedeltà, allassistenza morale e materiale, alla collaborazione
nellinteresse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
art.143
bis c.c.
COGNOME DELLA MOGLIE: La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e
lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
art.143 TER c.c.
CITTADINANZA DELLA MOGLIE La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua
espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da
parte del marito assume una cittadinanza straniera.
art.144 c.c.
INDIRIZZO DELLA VITA FAMIGLIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo
le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
art.148 c.c.
CONCORSO NEGLI ONERI I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro
|